LO STUDIO
Lo Studio Pretolani, Perego, Corti nasce nel 2018 dalla volontà dei tre professionisti amici di creare una struttura in grado di seguire i Clienti in prima persona con un approccio basato sul rapporto diretto, sull’attenzione alle esigenze personali di ciascuno, sulla garanzia di continuità della relazione con l’avvocato.
Lo Studio Pretolani, Perego, Corti è in grado di supportare i propri Clienti a tutto tondo nell’ambito del diritto civile, sia in fase consulenziale, sia nel contenzioso, grazie alle specializzazioni dei tre soci, provenienti da primari studi dove hanno maturato una consolidata esperienza. Le differenti expertise dei soci costituiscono un patrimonio articolato di competenze, fondamentale per affrontare casi nei quali i confini tra le diverse aree del diritto richiedono una visione integrata.
LO STUDIO
Lo Studio Pretolani, Perego, Corti nasce nel 2018 dalla volontà dei tre professionisti amici di creare una struttura in grado di seguire i Clienti in prima persona con un approccio basato sul rapporto diretto, sull’attenzione alle esigenze personali di ciascuno, sulla garanzia di continuità della relazione con l’avvocato.

VALENTINA PEREGO
Nata a Milano nel 1976 si è laureata all’Università degli Studi di Milano. Ha iniziato la propria carriera presso lo Studio Danovi di cui è divenuta Socia nel 2013. […]

FEDERICO CORTI
Nato nel 1978, nel 2002 si è laureato all’Università degli Studi di Milano. E’ avvocato dal 2006. […]

MADDALENA PRETOLANI
Nata a Cesena nel 1976, si è laureata all’Università degli Studi di Milano in diritto civile, con una tesi in materia di commercio elettronico e tutela del consumatore. […]
ATTIVITÁ / EXPERTISE
Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale.
Non essendo richiesta la forma scritta, la prova di un negozio fiduciario (avente ad oggetto l’intestazione di partecipazioni sociali) non soggiace ai limiti probatori dell’art. 2725 c.c., né a quelli dell’art. 2722 potendo dunque la prova di tale negozio essere data anche per testimoni e presunzioni.
Sorgente: Intestazione fiduciaria di quote e limiti probatori | Giurisprudenza delle imprese
Dichiarazione di fallimento di società di fatto – Prova della sussistenza del contratto sociale – Manifestazioni esteriori della attività del gruppo
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Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale.
Non essendo richiesta la forma scritta, la prova di un negozio fiduciario (avente ad oggetto l’intestazione di partecipazioni sociali) non soggiace ai limiti probatori dell’art. 2725 c.c., né a quelli dell’art. 2722 potendo dunque la prova di tale negozio essere data anche per testimoni e presunzioni.
Sorgente: Intestazione fiduciaria di quote e limiti probatori | Giurisprudenza delle imprese
Dichiarazione di fallimento di società di fatto – Prova della sussistenza del contratto sociale – Manifestazioni esteriori della attività del gruppo