Non essendo richiesta la forma scritta, la prova di un negozio fiduciario (avente ad oggetto l’intestazione di partecipazioni sociali) non soggiace ai limiti probatori dell’art. 2725 c.c., né a quelli dell’art. 2722 potendo dunque la prova di tale negozio essere data anche per testimoni e presunzioni.
Sorgente: Intestazione fiduciaria di quote e limiti probatori | Giurisprudenza delle imprese